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	<title>agevolazione fiscale Archivi - La voce di Bolzano</title>
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	<description>Quotidiano online indipendente</description>
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		<title>Vantaggi e pericoli del Superbonus 110%</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 09:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazione fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/09/superbonus-1024x682-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/09/superbonus-1024x682-1-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/09/superbonus-1024x682-1-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Con le linee guida e la Circolare n. 24/E dell’agenzia delle entrate, con i decreti “Asseverazioni” e “Requisiti”, elaborati dal Ministero dello Sviluppo economico, entra a pieno regime il famoso “Superbonus 110%”. I vari provvedimenti normativi hanno definito nel dettaglio: l’ambito di applicazione del superbonus, i beneficiari, gli interventi ammessi all’agevolazione, i requisiti, gli adempimenti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/09/superbonus-1024x682-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/09/superbonus-1024x682-1-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2020/09/superbonus-1024x682-1-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;" align="justify">Con le linee guida e la Circolare n. 24/E dell’agenzia delle entrate, con i decreti “<em>Asseverazioni</em>” e “<em>Requisiti</em>”, elaborati dal Ministero dello Sviluppo economico, entra a pieno regime il famoso “<strong>Superbonus 110%”. </strong></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">I vari provvedimenti normativi hanno definito nel dettaglio: l’ambito di applicazione del superbonus, i beneficiari, gli interventi ammessi all’agevolazione, i requisiti, gli adempimenti necessari (visto di conformità e asseverazione), l’opzione <em>“sconto in fattura</em>” o “<em>cessione del Credito</em>”, e, aspetto molto importante, i controlli dell’agenzia delle entrate a carico del fruitore della detrazione fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">Come ormai tutti sapranno il superbonus 110% è un<strong>’agevolazione fiscale r</strong>iconosciuta dallo stato per i lavori di riqualificazione energetica e per la messa in sicurezza antisismica degli edifici condominiali, degli edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (proprietà esclusiva di un solo soggetto), delle unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti o con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (c.d case a schiera).</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">Potranno usufruire della detrazione i possessori o<strong> detentori dell’immobile</strong> oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo (diritto reale o contratto di locazione regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">La maxi agevolazione resterà in vigore dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà “recuperabile”, per chi ha capienza IRPEF, con la dichiarazione dei redditi, in 5 anni con rate di pari importo ogni anno, oppure, per coloro che non<strong> hanno capienza IRPEF</strong> o non vogliono usarla, attraverso lo sconto in fattura, direttamente all’impresa che ha effettuato i lavori, o la cessione del credito ad una banca.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">Per quanto riguarda l<strong>’efficientamento energetico</strong> la condizione necessaria per ottenere il SUPERBONUS è, per tutti i fabbricati, l’effettuazione di lavori che permettano di incrementare la classe energetica del fabbricato stesso di almeno due livelli. Per esempio, un condominio costruito negli anni ‘60/’70, solitamente di classe energetica F o G, dovrà come minimo, a seguito dei lavori di efficientamento, raggiungere la classe energetica D o E.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify"><strong>Sempre per l’efficientamento energetico I limiti di spesa sono stati stabiliti in:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<p align="justify">Euro 50.000,00 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari (c.d. case a schiera)</p>
</li>
<li>
<p align="justify">Euro 40.000,00 ad appartamento per condomini costituiti da 2 a 8 unità immobiliari;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">Euro 30.000,00 ad appartamento per condomini costituiti da più di 8 unità immobiliari.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" align="justify">Questo significa che, per la realizzazione del<strong> cappotto coibente un condominio</strong> con 11 appartamenti ha una “copertura di spesa”, garantita dal superbonus, per euro 410.000,000 (euro 40.000,00 x 8 unità immobiliari + 30.000,00 x 3 unità immobiliari). Il costo dell’intervento sarà ripartito fra ciascun condomino sulla base delle tabelle di proprietà generale.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">Tutti i lavori di efficientamento energetico dovranno essere progettati e seguiti da un tecnico abilitato di fiducia e di comprovata esperienza. Il tecnico incaricato dovrà asseverare il passaggio di due classi energetiche del fabbricato, i costi reali dell’intervento e <strong>i materiali utilizzati.</strong></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">Qualsiasi dichiarazione errata o illecita determinerà delle responsabilità, anche penali, per il tecnico, ma soprattutto delle conseguenze economiche molto pesanti per coloro che avranno usufruito dello sconto in fattura o della<strong> cessione del credito</strong>. Quest’ultimo aspetto è talmente importante che l’agenzia delle entrate nella Circolare 24/E stabilisce, al capitolo 9, le procedure per i controlli, gli interessi e le sanzioni in caso di mancanza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">Per garantire un maggior numero di controlli l’agenzia delle entrate sta istituendo una struttura apposita che verificherà la documentazione presentata per coloro che hanno optato per lo sconto in fattura e la<strong> cessione del credito.</strong></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">Come riporta il quotidiano “<em>Qui Finanza</em>”, a <strong>destare preoccupazione per i funzionari dell’ente sarebbero le possibili furberie</strong> compiute su cessione e sconto in fattura. Di fronte a un caso di concorso nella violazione, il fornitore o cessionario compiacente parteciperebbe in modo solidale.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">La misura sanzionatoria va dal 100% al 200% dei crediti inesistenti utilizzati. I controlli fiscali nel caso delle detrazioni del 110% da parte del beneficiario seguiranno l’iter classico e saranno affiancati, in caso di situazioni sospette, <strong>dall’azione dei Tribunali.</strong></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify"><em>A cura di Cristina Chemelli amministratore di condominio</em> (<a href="https://www.geometracristinachemelli.it/condomini/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">qui sito web</a>)</p>
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