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	<title>cambio prodotti in saldo Archivi - La voce di Bolzano</title>
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		<title>Partiti i saldi di fine stagione in Alto Adige: vietato rifiutare il cambio di prodotti difettosi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 16:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/07/saldi-commercio2-e1561808728227-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/07/saldi-commercio2-e1561808728227-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/07/saldi-commercio2-e1561808728227-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/07/saldi-commercio2-e1561808728227-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Da questo venerdì in quasi tutti i Comuni dell&#8217;Alto Adige hanno preso il via le vendite di fine stagione. Il Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) ricorda che possono essere sì ribassati i prezzi dei prodotti, ma non i diritti dei consumatori.  Un prodotto che presenti, infatti, un vizio (senza che tale vizio fosse stato evidenziato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/07/saldi-commercio2-e1561808728227-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/07/saldi-commercio2-e1561808728227-150x150.jpg 150w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/07/saldi-commercio2-e1561808728227-300x300.jpg 300w, https://www.lavocedibolzano.it/wp-content/uploads/2019/07/saldi-commercio2-e1561808728227-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p style="text-align: justify;">Da questo venerdì in quasi tutti i Comuni dell&#8217;Alto Adige hanno preso il via le <strong>vendite di fine stagione</strong>. Il Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) ricorda che possono essere sì ribassati i prezzi dei prodotti, ma non i diritti dei consumatori.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Un prodotto che presenti, infatti, un vizio (senza che tale vizio fosse stato evidenziato dal negoziante e compensato con un ulteriore ribasso di prezzo), <strong>va riparato oppure sostituito con un prodotto equivalente esente da vizi</strong>, ai sensi di quanto previsto dalle norme sulla garanzia legale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui ambedue i rimedi non siano praticabili, il contratto d&#8217;acquisto deve essere risolto: il consumatore ha diritto a restituire il prodotto all&#8217;esercente e questi deve restituirgli il prezzo pagato in contanti (attenzione: il rimborso non può mai avvenire con un buono spesa!).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le indicazioni del prezzo scontato, esse devono riportare tre elementi: <strong>il prezzo di vendita originario, il ribasso di prezzo espresso in percentuale e il nuovo prezzo di vendita, scontato</strong>. Chi è a caccia di occasioni farà bene a dare un&#8217;occhiata alle vetrine già in anticipo, in modo da mettersi al riparo da prezzi “gonfiati”.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco i consigli del Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano:</p>
<p style="text-align: justify;"> &#8211; prima di un acquisto <b>è consigliabile confrontare sempre le offerte di più punti vendita;</b></p>
<p style="text-align: justify;"> &#8211; attenzione alla distinzione, prevista dalla legge, tra &#8220;merce in saldo&#8221; e &#8220;merce ordinaria&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;"> &#8211; i prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti senza distinzione alcuna, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte. Dell&#8217;esaurimento delle scorte il pubblico deve essere chiaramente informato con avviso posto all&#8217;esterno del negozio;</p>
<p style="text-align: justify;"> &#8211; anche per le svendite di fine stagione vale il consiglio di <b>conservare accuratamente lo scontrino di cassa o la fattura</b>, che potranno tornare utili nel caso di eventuali reclami nei confronti del commerciante o nel caso di denuncia di un danno;</p>
<p style="text-align: justify;"> &#8211; dal 2016 i commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti hanno l&#8217;obbligo di accettare pagamenti anche tramite bancomat e carta di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica);</p>
<p style="text-align: justify;"><b> &#8211; i commercianti non sono tenuti, in genere, a ritirare i prodotti che non risultino difettosi</b>; questo sia durante il periodo delle svendite che durante la stagione ordinaria. Se lo fanno è solo per atto di cortesia. La sostituzione di merce acquistata in svendita, che non presenti difetti, è per lo più esclusa espressamente dal venditore. Per chi desideri usufruire dell&#8217;eventuale sostituzione della merce acquistata, sarebbe opportuno farsi indicare tale possibilità dal commerciante sullo scontrino di cassa o sulla fattura;</p>
<p style="text-align: justify;"> &#8211; come sopra accennato, <b>riduzione di prezzo non significa anche riduzione dei diritti dei clienti</b>. Vale la regola: anche nel caso di prezzi superscontati, il cliente ha sempre diritto di ricevere merce priva di difetti. Qualora venga posto in vendita un articolo a prezzo scontato, perché magari un po&#8217; sporco oppure perché presenta ombreggiature di colore, tali imperfezioni devono essere sempre segnalate o fatte presenti al compratore, da parte del negoziante;</p>
<p style="text-align: justify;"> &#8211; il cliente può presentare reclamo, anche in un momento successivo all&#8217;acquisto, per <b>qualsiasi vizio o imperfezione che non siano stati segnalati espressamente dal negozio al momento dell&#8217;acquisto</b>. Il periodo entro il quale si può far valere la garanzia per eventuali difetti del prodotto è di due anni a partire dalla data dell&#8217;acquisto. Il difetto va denunciato entro 60 giorni dalla sua scoperta. Nei primi 6 mesi dall&#8217;acquisto l&#8217;onere di provare che il difetto non era presente al momento della vendita, è a carico del venditore.</p>
<p style="text-align: justify;">
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