Economia e Finanza
Vantaggi e pericoli del Superbonus 110%
Con le linee guida e la Circolare n. 24/E dell’agenzia delle entrate, con i decreti “Asseverazioni” e “Requisiti”, elaborati dal Ministero dello Sviluppo economico, entra a pieno regime il famoso “Superbonus 110%”.
I vari provvedimenti normativi hanno definito nel dettaglio: l’ambito di applicazione del superbonus, i beneficiari, gli interventi ammessi all’agevolazione, i requisiti, gli adempimenti necessari (visto di conformità e asseverazione), l’opzione “sconto in fattura” o “cessione del Credito”, e, aspetto molto importante, i controlli dell’agenzia delle entrate a carico del fruitore della detrazione fiscale.
Come ormai tutti sapranno il superbonus 110% è un’agevolazione fiscale riconosciuta dallo stato per i lavori di riqualificazione energetica e per la messa in sicurezza antisismica degli edifici condominiali, degli edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (proprietà esclusiva di un solo soggetto), delle unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti o con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (c.d case a schiera).
Potranno usufruire della detrazione i possessori o detentori dell’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo (diritto reale o contratto di locazione regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
La maxi agevolazione resterà in vigore dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà “recuperabile”, per chi ha capienza IRPEF, con la dichiarazione dei redditi, in 5 anni con rate di pari importo ogni anno, oppure, per coloro che non hanno capienza IRPEF o non vogliono usarla, attraverso lo sconto in fattura, direttamente all’impresa che ha effettuato i lavori, o la cessione del credito ad una banca.
Per quanto riguarda l’efficientamento energetico la condizione necessaria per ottenere il SUPERBONUS è, per tutti i fabbricati, l’effettuazione di lavori che permettano di incrementare la classe energetica del fabbricato stesso di almeno due livelli. Per esempio, un condominio costruito negli anni ‘60/’70, solitamente di classe energetica F o G, dovrà come minimo, a seguito dei lavori di efficientamento, raggiungere la classe energetica D o E.
Sempre per l’efficientamento energetico I limiti di spesa sono stati stabiliti in:
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Euro 50.000,00 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari (c.d. case a schiera)
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Euro 40.000,00 ad appartamento per condomini costituiti da 2 a 8 unità immobiliari;
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Euro 30.000,00 ad appartamento per condomini costituiti da più di 8 unità immobiliari.
Questo significa che, per la realizzazione del cappotto coibente un condominio con 11 appartamenti ha una “copertura di spesa”, garantita dal superbonus, per euro 410.000,000 (euro 40.000,00 x 8 unità immobiliari + 30.000,00 x 3 unità immobiliari). Il costo dell’intervento sarà ripartito fra ciascun condomino sulla base delle tabelle di proprietà generale.
Tutti i lavori di efficientamento energetico dovranno essere progettati e seguiti da un tecnico abilitato di fiducia e di comprovata esperienza. Il tecnico incaricato dovrà asseverare il passaggio di due classi energetiche del fabbricato, i costi reali dell’intervento e i materiali utilizzati.
Qualsiasi dichiarazione errata o illecita determinerà delle responsabilità, anche penali, per il tecnico, ma soprattutto delle conseguenze economiche molto pesanti per coloro che avranno usufruito dello sconto in fattura o della cessione del credito. Quest’ultimo aspetto è talmente importante che l’agenzia delle entrate nella Circolare 24/E stabilisce, al capitolo 9, le procedure per i controlli, gli interessi e le sanzioni in caso di mancanza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%.
Per garantire un maggior numero di controlli l’agenzia delle entrate sta istituendo una struttura apposita che verificherà la documentazione presentata per coloro che hanno optato per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Come riporta il quotidiano “Qui Finanza”, a destare preoccupazione per i funzionari dell’ente sarebbero le possibili furberie compiute su cessione e sconto in fattura. Di fronte a un caso di concorso nella violazione, il fornitore o cessionario compiacente parteciperebbe in modo solidale.
La misura sanzionatoria va dal 100% al 200% dei crediti inesistenti utilizzati. I controlli fiscali nel caso delle detrazioni del 110% da parte del beneficiario seguiranno l’iter classico e saranno affiancati, in caso di situazioni sospette, dall’azione dei Tribunali.
A cura di Cristina Chemelli amministratore di condominio (qui sito web)
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