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Economia e Finanza

Limiti all’uso del contante: ecco cosa è cambiato dal primo luglio 2020

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L’apposizione di una soglia nel trasferimento di contanti ha quale funzione quella di contrastare l’evasione fiscale.

L’ attuale normativa che regola l’uso di contanti nel Paese è l’articolo 49 del d.lgs. 231/2007 che fissa i limiti all’utilizzo del contante.

In forza di tale disposto normativo, sino ad oggi, risulta essere vietato trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche per un valore pari o superiore ad euro 3.000.

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Risulta parimenti vietato qualora il trasferimento di cui sopra, ossia in forma contante a qualsiasi causa e titolo, risulti effettuato in forma frazionata con più pagamenti, inferiori alla soglia fissata quale limite.

Va da se che tali pagamenti, per gli importi sopra citati, dovranno essere regolati ed eseguiti esclusivamente con mezzi tracciabili ossia tramite banche, Poste italiane S.p.a.

Tuttavia il MEF, proprio perché tali situazioni possono prestarsi a molteplici interpretazioni, ha precisato che tale limite di euro 3.000 non riguarda la movimentazione di contanti dal proprio conto corrente (quindi prelevamenti e versamenti).

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E’ possibile trasferire somme tra due soggetti diversi per un importo superiore a 3000 euro di cui una parte risulti in contanti ed una parte con assegno, a condizione che il contante non superi il limite dei 3.000 euro.

Qualora secondo gli usi o in virtù di un accordo con il cliente il pagamento di prestazioni professionali prevedano pagamenti dilazionati è possibile pagare le singole rate anche se l’importo complessivo supera i 3.000 euro.

Tale normativa ha fissato regole anche per l’uso di assegni, vaglia e libretti al portatore. Infatti assegni di conto corrente dovranno indicare obbligatoriamente la clausola non trasferibile per importi superiori ad euro 1000. Allo stesso modo risulta vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Ovviamente tali regole non si applicano per i trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e di pagamento, e i trasferimenti tra gli stessi in proprio o per il tramite vettori specializzati.

LIMITI ALL’USO DI CONTANTI DAL 1 LUGLIO 2020  – Dal 1 luglio 2020 tutti i limiti sopra descritti in ordine all’uso del contante sono da riferire non più ad euro 3.000 ma scendono ad euro 2.000. Il decreto fiscale del 26/10/2019 nr 124, modificando l’art 49 del precitato d.lgs. n. 231/2007, è dunque intervenuto a mutare i preesistenti limiti all’uso del contante.

Lo stesso articolo ha anche previsto (oltre al su indicato limite dal 1 luglio) anche un ulteriore limite ancora più restrittivo a decorrere dal 1 gennaio 2022 pari ad euro 1.000 per i già descritti trasferimenti ed operazioni.

SANZIONI – La sopra menzionata novella normativa ha inoltre determinato una modifica del quadro sanzionatorio mediante l’introduzione del nuovo comma 1-ter all’art 63 del d lgs 231\2007.

In particolare si prevede che “per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (dell’art. 49, ndr), è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro”.

È utile segnalare che la condotta ritenuta illecita dal legislatore non è solo quella di chi effettua il pagamento sopra soglia bensì anche di chi lo riceve.

A tal proposito il legislatore ha prestato un’attenzione particolare nei confronti dei professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio. Questi ultimi devono comunicare al MEF le violazioni rilevate nell’esercizio delle proprie funzioni, pena una sanzione per omessa segnalazione da 3.000 euro.

A ben vedere l’abbassamento del minimo edittale apportato dalla modifica normativa ha comportato un paradosso secondo cui chi commette l’illecito è punito meno gravemente rispetto a chi omette di segnalarlo.

(d.a.)

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