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Bressanone

Bressanone, la sala giochi è troppo vicina alle scuole: il consiglio di stato conferma la chiusura

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La vicinanza a edifici scolastici è costata cara a una sala giochi di Bressanone (BZ), che dovrà chiudere i battenti e trasferirsi altrove. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, respingendo definitivamente il ricorso presentato dalla società che gestisce l’attività contro la revoca dell’autorizzazione disposta nel 2016 dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

La vicenda ha origine nel 2008, quando alla società era stata concessa la licenza per aprire una sala giochi nella cittadina altoatesina. Tuttavia, nel 2016, un provvedimento provinciale ha revocato quell’autorizzazione, rilevando che la sala era ubicata in una zona troppo vicina a luoghi sensibili, in particolare ad alcune scuole, violando così la normativa provinciale che tutela i minori e limita la diffusione del gioco d’azzardo in aree a rischio.

La società ha impugnato la decisione davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano (T.R.G.A.), che però ha confermato la legittimità della revoca. Di fronte a questo primo stop, l’operatore ha deciso di portare la questione al Consiglio di Stato, sostenendo che la normativa provinciale violerebbe i principi di libertà di impresa, parità di trattamento e competenza legislativa, arrivando perfino a produrre un “effetto espulsivo”, cioè l’impossibilità pratica di esercitare l’attività nel comune. Inoltre, ha contestato la correttezza della prima perizia tecnica, chiedendo una nuova verifica.

Il Consiglio di Stato ha però ordinato un approfondimento tecnico per valutare se davvero non ci fossero alternative valide nel territorio. Dalla perizia è emerso che circa il 48% degli edifici nei comuni di Bressanone, Naz-Sciaves, Varna e Velturno si trova fuori dalla cosiddetta “Fascia di Rispetto” e potrebbe quindi ospitare attività di questo tipo senza violare la legge. Inoltre, si è rilevato che la società ricorrente detiene una posizione di monopolio nel mercato locale, con un fatturato rilevante generato principalmente da giochi AWP, VLT e Comma 7.

“Da stime su varie fonti, la sala giochi registra un fatturato significativo prevalentemente concentrato su giochi AWP, VLT, e Comma 7”, si legge nella relazione tecnica allegata alla sentenza.

Confermando la legittimità del provvedimento provinciale, il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello, ritenendo infondate le argomentazioni dell’operatore. I giudici hanno richiamato anche una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, secondo cui “per finalità socio-sanitarie, in particolare a tutela dei minori, le regioni possono definire limiti di distanza (tra 300 e 500 metri) da luoghi sensibili per l’insediamento di sale giochi e scommesse”.

Secondo il Collegio, la legge provinciale non è affatto incostituzionale né produce un effetto espulsivo, poiché “offrirebbero sufficienti aree del settore terziario nella zona produttiva, dove l’offerta di gioco lecito è ammessa”.

La sentenza chiude quindi un lungo contenzioso, ribadendo un principio fondamentale: la libertà economica non può prevalere sulla tutela della salute, soprattutto dei soggetti più vulnerabili come i minori.

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