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Bressanone

assoluzione totale dopo otto anni, il processo che chiude un capitolo doloroso

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Il Tribunale di Bolzano ha pronunciato l’assoluzione per tutti e sette gli imputati coinvolti nel disastro ferroviario avvenuto a nord di Bressanone il 27 aprile 2017. Con la formula adottata dalla corte, la responsabilità penale nei confronti dei dirigenti e dei tecnici imputati è stata esclusa «perché il fatto non sussiste».

Quel pomeriggio di primavera del 2017 una sequenza di elementi staccatisi dalla coda di un convoglio-cantiere pesante 2.800 tonnellate travolse le macchine operatrici su cui lavoravano gli operai. Due lavoratori persero la vita: Salvatore Verolla, 42 anni, e Achille De Lisa, 52 anni, entrambi dipendenti della Gcf spa; altri tre colleghi riportarono ferite gravi. L’incidente scosse il territorio e avviò un’indagine lunga e complessa sulle cause e sulle responsabilità.

Nel corso delle indagini e del successivo processo penale erano state contestate a sette imputati — tra responsabili della Gcf spa e dirigenti e dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) — accuse pesanti, tra cui disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo, lesioni personali gravi e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La Procura aveva però già espresso, nel corso dell’azione penale, una valutazione favorevole all’assoluzione: la pubblica ministero Federica Iovene aveva richiesto che tutti gli imputati fossero prosciolti ritenendo che la fattispecie non fosse configurabile nei termini contestati.

Nel motivare la sentenza emessa il 18 novembre 2025 i giudici hanno rilevato che il reato di disastro ferroviario non poteva essere ritenuto configurato perché l’evento non ha avuto le conseguenze macroscopiche previste dalla normativa penale specifica. Analogamente, le contestazioni di omicidio colposo e di responsabilità per le lesioni non sono state attribuite ai vertici aziendali chiamati in giudizio.

Un elemento significativo del quadro processuale è che le famiglie delle vittime avevano ottenuto un risarcimento in sede civile prima dell’apertura del dibattimento; di conseguenza non si erano costituite come parti civili nel procedimento penale. Questa circostanza ha inciso anche sulla fase processuale e sulla composizione delle istanze giudiziarie.

La dinamica tecnica dell’incidente resta al centro dell’interesse: il convoglio-cantiere sarebbe partito senza aver effettuato la prova dei freni e dalla sua coda si sarebbero staccati elementi che hanno poi investito le macchine operatrici in attività di manutenzione. La circostanza dell’assenza della prova freni e la perdita di una parte del convoglio sono nodi cruciali per comprendere come sia potuto avvenire il drammatico evento, ma non hanno portato a una condanna penale degli imputati in questo procedimento.

Il processo, che si è trascinato per anni tra accertamenti tecnici, perizie e audizioni, si è chiuso con una sentenza che le parti coinvolte hanno accolto con sollievo e con posizioni divergenti sulle implicazioni pratiche. Gli avvocati della difesa e i rappresentanti delle aziende hanno espresso soddisfazione per l’esito, che esclude responsabilità penali a carico degli imputati.

Per gli osservatori e per le famiglie delle vittime, tuttavia, il verdetto non cancella il lutto né le domande sulla prevenzione e sulla sicurezza dei cantieri ferroviari. La sentenza chiude il capitolo penale ma lascia aperto il tema della sicurezza sulle linee, della governance dei cantieri ferroviari e delle verifiche tecniche preventive.

La vicenda di Bressanone resta un monito per il settore: dalla ricostruzione degli eventi e dalle conclusioni giudiziarie emergono indicazioni che le istituzioni e le aziende coinvolte dovranno riflettere e tradurre in pratiche operative più stringenti per evitare il ripetersi di tragedie analoghe.

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