Società
Scuole guida e sentenza CGUE su IVA: possibili gli aumenti di prezzo per i servizi in corso?
La Corte di Giustizia Europea ha di recente sentenziato che in Italia deve essere applicata, alla pari di quanto praticato negli altri Stati dell’Unione, l’IVA sulle prestazioni delle scuole guida con l’aliquota ordinaria del 22%. Sono parecchi i consumatori che ci stanno chiedendo lumi a riguardo, in quanto si chiedono quali potrebbero essere le ripercussioni sui loro contratti in essere.
La signora Sara ha contattato il CTCU di Bolzano, la cui figlia sta frequentando una scuola guida a Bolzano, e alla quale è stato prospettato un aumento del costo del corso inizialmente pattuito. La consumatrice vorrebbe ora sapere cosa prevede la legge a riguardo e quali sono le opzioni che ha a disposizione.
Prezzo concordato
Di norma, i contratti d’acquisto di beni o servizi sono da eseguire al “prezzo stabilito e concordato”. Eccezioni sono possibili soltanto se una specifica norma di legge (vedasi ad es. nel caso di modifiche unilaterali al costo dei conti bancari) o specifiche clausole contrattuali (ad es. molti servizi di telefonia mobile) prevedono esplicitamente che si possa ritoccare il prezzo; il termine tecnico usato è quello di “ius variandi”.
La situazione migliore (lato consumatori)
La miglior situazione in cui la consumatrice possa trovarsi è senz’altro quella di aver stipulato un contratto scritto con la scuola guida. Nel contratto si trovano chiare indicazioni e clausole riguardo a prezzi, prestazioni e possibili loro modifiche.
In questo caso, Sara può semplicemente controllare il contratto, per trovare risposta alle proprie domande. Ma anche in questo caso, riteniamo che un aumento di costo del servizio sia possibile solo laddove il prezzo sia stato indicato, ad esempio quale: “euro XX più IVA vigente”, oppure se nel contratto sia presente una specifica clausola che consenta di modificare, a posteriori, il prezzo.
Accordi verbali
Anche un contratto concluso “a voce” può essere valido. La legge, infatti, impone la forma scritta solo per determinati tipi di contratto (vedi ad es. l’acquisto di un immobile). Non ci risulta che sia prevista la forma scritta per la frequenza di corsi presso scuole guida per il conseguimento della patente. Anche in presenza di accordo verbale, le parti contrattuali sono quindi vincolate ai rispettivi obblighi, ma diventa molto più difficile provare cosa sia stato concordato esattamente.
Regolamenti esposti
Le condizioni generali di contratto potrebbero anche essere state esposte nei locali della scuola guida, e in tal caso si potrebbe supporre una loro “tacita” accettazione all’atto dell’iscrizione alla scuola. Lato consumatore, un simile modus operandi non lo consideriamo fra i più trasparenti, a meno che non venga provato che le scuole guida rimandino esplicitamente ai propri regolamenti, e che i loro clienti li abbiano, altrettanto esplicitamente, accettati.
Cosa fare se la scuola guida vi chiede un prezzo maggiorato?
Se la scuola guida dovesse richiedervi un pagamento superiore a quello inizialmente pattuito, chiedete innanzitutto che la richiesta vi venga inviata per iscritto. Carte alla mano, sarà poi più semplice esaminare la questione ed esporre le proprie controdeduzioni.
Risolvere il contratto
Risolvere unilateralmente un contratto in seguito ad un aumento richiesto dall’esercente non è un’opzione immune da possibili conseguenze legali negative per il consumatore. Al pari dell’esercente, anche i clienti hanno infatti degli obblighi contrattuali: l’esercente si era vincolato a prestare il servizio al prezzo “X”; i clienti si erano impegnati a pagare tale prezzo.
Se una delle parti viene meno al proprio obbligo contrattuale (se ad es. l’esercente si rifiuta di offrire ore di guida in quanto il cliente non vuole pagare la maggiorazione di prezzo richiesta), essa diviene inadempiente, e non è escluso che la cosa potrebbe comportare anche la richiesta di controparte di un risarcimento danni.
Il consiglio del Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano
Per quanto possibile, il CTCU consiglia di non trasformare la questione in una battaglia legale. Nel caso in cui, infatti, i termini dell’accordo originario siano poco chiari oppure difficili da provare, spetterebbe comunque ad un giudice stabilire quale parte abbia ragione; fondamentale è chiedersi “se il gioco (di una causa) valga la candela”.
Chi invece abbia concluso il corso di guida già da tempo, dovrebbe essere invece, in linea generale, al sicuro da eventuali richieste di pagamento postume da parte dell’esercente.
“La legge riconosce, fra i diritti fondamentali dei consumatori, quello della correttezza, della trasparenza e dell’equità nei rapporti contrattuali. Se per una prestazione era stato concordato un determinato prezzo, questo deve poi valere. Che i gestori delle scuole guida cerchino una via d’uscita da questa situazione è comprensibile e anche giustificato; per noi, però, è altrettanto certo che a rimetterci non devono essere gli utenti finali” riassume il Direttore del CTCU, Walther Andreaus.
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