Italia & Estero
“C’era una volta la coerenza” in Vaticano: la contraddizione di sovranità secolare e dottrina evangelica
“C’era una volta la coerenza.”: cioè quello stile di vita che è sempre conforme a quanto si pensa e si dice.
Stile di vita, questo, a mio parere messo in disuso dal politicamente corretto, per inseguire il quale è sempre lecita ogni capriola mentale da camuffare con ragionamenti che si articolano con un bel “si, ma..”
Per il clero la coerenza è sempre stata una virtù, l’anticamera del martirio e dunque della santità. Contro chi ostenta un grande rigore morale nascondendo la propria ipocrisia, il Vangelo esprime infatti dure parole di condanna (“guai a voi… sepolcri imbiancati”:, Matteo 23, 27-32 ) e richiama alla coerenza. Coerenza che, a parer mio – anzi, all’evidenza giuridica – mancherebbe totalmente oggi in Vaticano.
Infatti mentre il Pontefice predica agli altri l’accoglienza nella forma più incondizionata, addirittura prefigurando uno stato di peccato grave in chi non lo fa (così in Udienza Generale del 28.08.2024), il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, Cardinale Fernando Vergez Alzaga, ha emanato il 19 dicembre scorso il decreto n. DCCX (qui: https://www.vaticanstate.va/phocadownload/leggi-decreti/normativa-penale/N.%20DCCX%20-%2020241219.pdf ) che all’ art 1 punisce “con la reclusione da un anno a 4 anni e la multa da euro 10.000 a euro 25.000 chiunque fa ingresso nel territorio del SCV con violenza, minaccia e inganno”. Viene precisato al comma successivo che “si considera verificatosi con inganno l’ ingresso avvenuto con elusione dei sistemi di sicurezza e protezione dello stato ovvero sottraendosi ai controlli di frontiera”
Orbene, tutto questo non vale per lo Stato Città del Vaticano che per gli ingressi illegali prevede direttamente il carcere e dunque contempla il reato di clandestinità, che nel nostro paese è stato abolito il 17 maggio 2014 (governo Renzi). Nel decreto sono inoltre previsti divieti interdittivi all’ingresso in via cautelare (art. 4: 10 anni) e per i condannati definitivi si parla di divieto di ingresso successivo per 15 anni (art. 5).
Inoltre per chi non è autorizzato all’ ingresso è previsto da altra legge( Legge sulla Cittadinanza, la Residenza e l’Accesso, 22 febbraio 2011, promulgata da Benedetto XVI: art. 12 ) l’allontanamento forzoso – banalmente espulsione- senza possibilità di ricorso alcuno.
A ciascun lettore trarre la propria opinione in merito.
a cura di Stefano Sforzellini
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