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Bolzano

Disabile con permesso sanzionata in ZTL: Comune di Bolzano condannato a pagare le spese

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I fatti risalgono ancora al 2015: un’automobilista austriaca disabile era transitata con la propria autovettura nella zona ZTL del centro di Bolzano, esponendo regolarmente ed in modo ben visibile sul cruscotto della vettura il proprio permesso speciale per persone invalide.

L’automobilista non aveva però prestato attenzione alla segnaletica verticale, che invitava a comunicare alla Polizia Municipale il transito attraverso la ZTL e la targa del veicolo o prima del transito oppure nelle 48 ore successive.

A seguito di tale presunta violazione, l’automobilista ha ricevuto a casa una salata contravvenzione da parte del Comune di Bolzano (81 euro oltre 15 euro di spese di accertamento e notifica).

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La donna ha però deciso di non pagare la sanzione e di impugnarla davanti al Giudice di Pace di Bolzano, con l’assistenza dell’Abogado stabilito (titolo professionale spagnolo) Sebastian Ochsenreiter. Il Giudice di Pace ha annullato quindi il verbale di contestazione della violazione, riconoscendo che l’automobilista, all’epoca dei fatti, era in possesso di regolare permesso speciale per invalidi che abilitava al transito in ZTL.

Dall’altro lato però la sentenza addebitava alla stessa sia le spese di accertamento e notifica che le spese del giudizio (43 euro di contributo unificato), compensando pure le spese di lite. A fronte quindi di una sanzione di 81 euro, l’utente si sarebbe trovata comunque a dover sborsare oltre 100 euro di spese varie.

L’utente ha quindi deciso di proporre appello verso la sentenza del Giudice di Pace, ma anche il Tribunale di Bolzano ha confermato l’addebito a suo carico del contributo unificato, abbuonandole solo le spese di accertamento e notifica. Il Tribunale ha confermato altresì la compensazione delle spese di lite per tutti e due i gradi del giudizio.

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La disabile non si è arresa e ha fatto ricorso in Cassazione, con l’aiuto anche del Prof. Massimo Cerniglia, cassazionista e qui ha ottenuto finalmente ragione: il Tribunale di Bolzano non poteva compensare le spese di lite, né addebitarle il contributo unificato, in quanto l’automobilista era risultata parte vittoriosa già nel giudizio di primo grado.

Le spese saranno dunque integralmente a carico del Comune di Bolzano.

Al di là del caso specifico, ci si deve interrogare su un principio fondamentale: secondo le norme vigenti, gli enti gestori delle strade non dovrebbero essere obbligati ad agevolare la mobilità delle persone con disabilità, invece che renderla più gravosa?

Secondo il giudizio del CTCU, il Comune di Bolzano non pare averlo fatto. Gravare di ulteriori oneri burocratici persone che sono senza dubbio già di per sé svantaggiate non è certamente un bel segnale di vicinanza ai bisogni dei cittadini.

La decisione poi di non provvedere all’annullamento in autotutela della sanzione e di costringere l’utente a tutta la trafila dei tre gradi del giudizio, parlano da sé.

Il CTCU aveva perciò deciso di sostenere l’utente fino al giudizio di Cassazione, soprattutto per coprirla dal rischio di un eventuale addebito a suo carico di spese legali di controparte. Come detto, la Cassazione ha determinato – giustamente – di sgravare l’automobilista anche delle spese necessarie ad affrontare la causa, ponendole a carico del Comune.

Vi è da sperare che il Comune di Bolzano tragga qualche opportuna conseguenza da questo precedente e che provveda finalmente a rimuovere incomprensibili oneri burocratici agli automobilisti/e con ridotta mobilità a seguito di disabilità” commenta Walther Andreaus, direttore del CTCU.

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