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Economia e Finanza

F-gas, per le ditte di installazione e impianti interessate scatta l’obbligo di certificazione

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Le micro, piccole e medie aziende di installazione e impianti che operano con gli f-gas devono non soltanto iscriversi alla Banca dati f-Gas, ma anche ottenere la certificazione per operare sul mercato.

In Alto Adige le aziende iscritte alla Banca dati sono attualmente circa 200, ma quelle abilitate sono appena 96.

L’argomento è stato oggetto della serata informativa “Banca dati f-gas. Nuovo obbligo dal 24 settembre 2019, comunicazione telematica dell’attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature”, organizzata da CNA-SHV Installazione e Impianti e CNA-SHV Ambiente, che si è svolta presso Torggler Commerz Spa di Bolzano, in collaborazione con i partner Apave Italia, Tazzetti e Santini Group.

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Günther Schwienbacher, segretario CNA-SHV, ha introdotto i lavori: “È indispensabile – ha detto – che ogni azienda che opera in questo campo abbia almeno un addetto certificato. Inoltre è necessaria una formazione continua per raggiungere gli standard previsti nell’installazione di impianti, nella manutenzione, nello smantellamento e  infine nello smaltimento dell’f-gas come rifiuto”.

Di “Nuova banca dati f-gas per installatori” ha parlato il relatore Alessandro Berteni (Apave Certification Italia srl, “Smaltimento corretto f-gas: procedure e obblighi” è stato il tema di Gianfranco De Bendictis (Tazzetti/Santini Group).

Il D.P.R. 146/2018 ha istituito la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati. Dal 25 settembre 2019, le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

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Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di f-gas  in essa contenute: apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici.

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni dall’ installazione delle apparecchiature; dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate; dallo smantellamento delle apparecchiature.

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’ obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, dovranno procedere con l’iscrizione dell’azienda sul sito www.fgas.it.

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