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Alto Adige

Sim clonata, le prosciugano la carta di credito: l’arbitro bancario la fa risarcire con 2200 euro

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Dopo un periodo trascorso all’estero, una donna altoatesina prenota il proprio volo di ritorno in Italia. All’atto del pagamento scopre che con la sua carta di credito erano stati effettuati acquisti online per quasi 2.200 euro.

Immediatamente contesta al gestore della carta gli addebiti, sottolineando che di norma ogni acquisto va autorizzato con una password one-time (cd. OTP), e che per tali acquisti lei non aveva mai ricevuto, né tanto meno inoltrato alcuna OTP.

Rientrata in Italia, la consumatrice chiede aiuto al Centro Tutela Consumatori Utenti. I consulenti del CTCU riescono a scoprire che, già immediatamente dopo la partenza del volo, la scheda SIM della consumatrice era stata sostituita presso un negozio TLC di Torino.

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Muniti di documenti falsi della consumatrice, i delinquenti si erano recati presso il negozio del capoluogo piemontese del suo gestore di telefonia mobile, e avevano potuto così ottenere una scheda SIM sostitutiva per lo stesso numero telefonico.

Questo escamotage ha permesso loro di carpire le OTP inviate dal gestore della carta di credito, ed “autorizzare” così gli acquisti online.

Al reclamo del CTCU, il gestore della carta dava risposta negativa; si era così deciso di sottoporre il caso all’attenzione dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). L’Arbitro, trascorsi alcuni mesi dall’inoltro del ricorso, ha dato ragione alla consumatrice.

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La motivazione dell’ABF: il gestore aveva sì ottemperato a tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa, ma non era stato in grado di provare che la signora avesse agito con colpa grave. In assenza di tale prova il gestore è quindi obbligato al risarcimento, al netto di una franchigia di 150 euro in capo alla consumatrice.

Il Collegio arbitrale ha stabilito che la signora è stata vittima di uno “SIM swap fraud”, ovvero di una truffa di scambio SIM, ed ha disposto un risarcimento di oltre 2.000 euro.

Siamo molto soddisfatti della decisione dell’ABF – commenta il Direttore del CTCU, Walther Andreaus – ma non va tralasciato di evidenziare il fatto che i gestori di telefonia mobile debbano urgentemente sottoporre ad un vaglio le proprie procedure interne, per scovare simili, gravi falle nella sicurezza, e provvedere anche a porvi rimedio, in quanto con la nuova direttiva sui servizi di pagamento PSD2, i dispositivi mobili hanno assunto tutt’altra rilevanza rispetto al passato”.

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