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Fisco e condominio

Condominio: l’amministratore che anticipa le spese rischia di rimanere con un pugno di mosche

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E’ la storia di un amministratore di condominio che per far fronte alle spese di gestione dell’immobile da lui amministrato anticipa “di tasca propria” delle somme di denaro, che coprivano la quota di spesa di un condomino.

Giunto in assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ottenuto il beneplacito dai condomini, gli stessi gli revocano il mandato.

L’amministratore quindi fa causa al condominio il quale nega gli addebiti sostenendo che la cifra pagata dall’amministratore era dovuta al mancato pagamento degli oneri da parte di una singola condomina e che pertanto solo a lei sarebbe dovuta essere rivolta l’azione giudiziaria per il recupero del denaro.

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I due primi gradi di giudizio davano ragione al condominio.

La corte di appello nella sentenza riteneva accertata la natura parziaria e divisibile dell’obbligazione condominiale e quindi solamente la condomina morosa era considerata responsabile per il debito oggetto di causa. L’amministratore decide di ricorrere alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio.

I magistrati in ermellino si pronunciano con la sentenza n. 27363/2018 affermando che: «l’amministratore cessato dall’incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia, come avvenuto nel caso in esame, nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore […] sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all’amministratore mandatario le anticipazioni da questo fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per effetto di essa non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore».

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Quindi, malgrado l’amministratore aveva anticipato del denaro per pagare la parte degli oneri di una singola condomina la somma era a carico di tutto il condominio in quanto il debito è stato contratto dallo stesso per il mancato pagamento di uno solo dei proprietari che lo compongono.

Quindi cari lettori accertatevi che il vostro amministratore non paghi spese del condominio con il proprio denaro, ma proceda con il recupero giudiziario delle somme non pagate dai vari proprietari, altrimenti tutti in solido corrisponderete all’amministratore quanto non versato dal condomino moroso.

A cura di Cristina Chemelli – amministratore di condominio

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