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La parola all avvocato

Ascensore condominiale: il condomino che non lo vuole può rinunciare?

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Cara Avvocatessa,

vorrei gentilmente sapere se un condomino può rinunciare all’uso dell’ascensore installato nel condominio fin dalla costruzione di quest’ultimo, e quindi se può non pagare le spese relative.

Grazie molte.
I migliori saluti.
C.B.

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Buongiorno,

in base all’art. 1117 comma 3 c.c. l’ascensore rientra, salvo titolo contrario, tra le parti comuni, con la conseguenza che le spese di manutenzione, conservazione ed innovazione devono essere sostenute da tutti i condomini secondo i criteri indicati negli artt. 1123 e 1124 c.c.. Tale principio di legge si applica nel caso in cui l’impianto sia nato con l’edificio, come lei mi descrive.

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L’art. 1118 c.c. sancisce il divieto in capo al condomino di rinunziare al proprio diritto sulle parti comuni, nonché di sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle stesse. E’ possibile, tuttavia, essere esentati dall’assemblea condominiale dal contribuire in tutto o in parte alle suddette spese con delibera da adottarsi all’unanimità.

Cordiali saluti.
Avv. Laura Vendrame

Il contributo per La Voce di Bolzano è dell’avvocato Laura Vendrame del Foro di Bolzano

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