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Angolo Bellerofonte

Sanità, la storia infinita. Ovvero la saga della Polizza al suo ultimo atto

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Alto Adige, ultima frontiera.

Questi sono i viaggi di Bellerofonte che a cavallo della sua fida tastiera alata Pegasus, vi racconterà di quella volta che Alcmeone, Callifonte e Ippocrate, i famosi medici dell’antica Grecia, vista la loro volontà di voler esercitare la professione nel Sudtirolo, mi chiesero consiglio a chi rivolgersi per stipulare la necessaria ed obbligatoria polizza di colpa grave. 

<<Parlate a bassa voce>> dissi io, <<l’argomento polizza grave è così delicato che l’anno scorso si è rischiata la chiusura degli ospedali perché nessuno aveva provveduto al rinnovo>>. 

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I tre si guardarono negli occhi, il loro sguardo valeva mille parole e non ci volle tanto per capire le loro intenzioni. Il Krotoniate Callifonte si fece avanti ed a nome di tutti disse: <<carissimo Bellerofonte, apprezziamo i tuoi sforzi ma da quando siamo qui ci siamo scontrati solo con problemi e zero soluzioni. Prima l’iscrizione all’ordine dei medici dove pare che la conoscenza della lingua non sia un obbligo ma una facoltà, ora la polizza di colpa grave, mi sa che ce ne torniamo di corsa nella penisola ellenica, culla della democrazia>>. E concluse <<Grazie di tutto, ci mettiamo seduti sulle rive del Talvera in attesa che Ulisse ci carichi a bordo della sua barca. Addio>>.

Ben ritrovati carissimi Bellerofontenauti, con la partenza dei miei “tre amici”, ora avrò un po’ di tempo libero per riprendere un viaggio lasciato poco più di sette mesi fa: “Impicci, proroghe, rappezzi e impunità: l’Asl alla saga dei rinnovi assicurativi (è già leggenda)”. 

In quell’occasione mi occupai di quello che era stato il tormentone dell’estate altoatesina 2018, la scadenza della polizza di colpa grave per il personale sanitario operante nelle strutture dell’azienda sanitaria locale. 

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Come ben ricorderete, il 30 giugno 2018 scadeva la polizza di colpa grave per i medici e per tutti gli operatori del comparto sanitario dell’azienda locale, e l’azienda era in netto ritardo con la gara d’appalto per la nuova polizza. 

Herr “Ghe Pensi Mi”, al secolo Arno Kompatscher, con una telefonata strategica in meno di dieci minuti raggiunse un accordo con la compagnia assicuratrice Uniqa, riuscendo a strappare in extremis un contratto annuale, la celeberrima Polizza Ponte, così da evitare uno sciopero dei medici e scongiurare il collasso dell’azienda sanitaria.

Tutto a posto dunque? Non sembra, perché quest’anno rischiamo di ritrovarci nella stessa condizione o per lo meno in una situazione che tanto chiara non è. Attenzione, la gara poi è stata esperita, conclusa ed aggiudicata, il nuovo contratto stipulato ed avrà valenza dall’1 luglio 2019, alla scadenza della polizza ponte di marca Kompatscher. 

Quello di cui parlo io va ovviamente oltre quello il discorso di procedure e scadenze, ma procediamo per gradi per meglio comprendere la situazione iniziando con la spiegazione di tutti gli elementi della discussione.

Capitolo Uno: la polizza di colpa grave.

Cos’è una polizza di colpa grave? È la polizza assicurativa regolamentata dall’art. 10, comma 3, della Legge 24/2017 (legge Gelli) che recitaAl fine di garantire efficacia alle azioni di cui …, ciascun esercente la professione sanitaria (per lo più medici) operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. La sua importanza è fondamentale ai fini delle prestazioni sanitarie. Paragoniamo la “Colpa Grave” alla classica polizza automobilistica, senza assicurazione un’automobile non può circolare; allo stesso modo, un medico non può mettere piede in una struttura ospedaliera senza avere sottoscritto una polizza di colpa grave ergo tutta l’attività ospedaliera si bloccherebbe. Ecco spiegato il motivo per il quale l’anno scorso è scoppiato il caso della polizza, perché senza di essa gli ospedali non avrebbero più potuto dare qualsiasi tipo di assistenza.

Capitolo Due: il diritto di rivalsa. 

Il diritto di rivalsa è regolamentato dall’art. 9, comma 1, della Legge 24/2017 che recita L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”. Attraverso l’azione di rivalsa, la compagnia assicuratrice va quindi a chiedere al contraente (medico) il rimborso del risarcimento pagato alla persona che ha subito il danno; il contraente provvederà a risarcire l’assicurazione utilizzando la polizza di colpa grave.

Capitolo Tre: rinuncia al diritto di rivalsa. 

Che cos’è la rinuncia alla rivalsa? Il concetto è molto semplice: si tratta di una clausola facoltativa di una polizza assicurativa che, se inserita nel contratto, va ad annullare l’azione di rivalsa esercitabile dall’assicurazione. In altre parole, la sua sottoscrizione elimina la possibilità che la compagnia di assicurazione si rivolga al contraente (medico) per chiedere il rimborso del risarcimento pagato alla persona che ha subito il danno per colpa grave.

Capitolo quattro: la nuova polizza. 

Con la delibera n. 2018-A-000668 del 05.12.2018, la Provincia ha ratificato l’aggiudicazione della nuova Polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile verso terzi ed operatori/trici” (RCT), regolamentata dall’art. 10, comma 1, della Legge 24/2017 che recita “Le strutture sanitarie e sociosanitarie  pubbliche  e  private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi   e   per   la responsabilità   civile [….], alla compagnia assicuratrice UNIQA Österreich Versicherungen AG con sede legale a Vienna (AU). 

Capitolo Cinque: nocciolo della questione. 

Cosa accomuna la polizza di Colpa Grave con la polizza RCT aggiudicata alla compagnia Uniqa? Bella domanda. Apparentemente nulla perché sono due cose ben distinte e separate, come spiegato nei capitoli precedenti; pare invece che la polizza di RCT sin dal 2012, anno della prima stipula con la compagnia Uniqa di Vienna, contenesse un’estensione proprio riferita alla colpa grave rivolta ai singoli operatori dell’azienda sanitaria che ne avessero fatto espressamente richiesta. 

Nella nuova RCT che entrerà in vigore da lunedì primo luglio prossimo, ritroviamo le stesse condizioni per la stipula della polizza di colpa grave. 

Il vostro Bellerofonte ha voluto vederci chiaro in tutto ciò perché questo punto della procedura non sembra completamente trasparente. Ma come è possibile che in una polizza di responsabilità civile stipulata tra azienda sanitaria e compagnia assicuratrice a seguito di gara d’appalto, venga inserita anche la polizza per colpa grave che è individuale quindi non soggetta a procedura di gara ma alla libera scelta del medico? 

Impossibile ma vero. 

L’art. 38 del Capitolato Tecnico prevede espressamente che “La Società (compagnia assicuratrice) rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti del personale dipendente e con rapporto libero professionale del quale la Contraente si avvale e si è avvalsa nel corso della presente polizza nello svolgimento delle loro attività, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati accertato con sentenza passata in giudicato.” Fin qui tutto bene.

Eppure l’art. 39, 2° periodo del Capitolato Tecnico, prevede invece che “per le altre persone assicurate che percepiscono una remunerazione (personale dipendente, personale sanitario medico e non medico con rapporto libero professionale ecc.) e che ne facciano richiesta, accollandosene i relativi oneri (premio per la copertura di colpa grave), la Società rinuncia all’esercizio del diritto di rivalsa per le ipotesi di colpa grave come prevista all’art. 38”. 

Come può la rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di colpa grave, essere inserita tra le norme di un capitolato per una gara di RCT? 

Dove sta il controsenso? Il controsenso sta proprio nella scelta di inserire delle norme afferenti ad un’altra tipologia di polizza, in un contratto per polizza di RCT. Tutto ciò appare in netto conflitto con le stesse norme di gara per la polizza RCT e con il Codice dei Contratti perché che senso ha che una compagnia di assicurazioni partecipi ad una gara d’appalto per RCT obbligandosi alla rinuncia alla rivalsa per la polizza di colpa grave? Piuttosto “ibrida” la questione, “Grande Giove” direbbe un frastornato dottor Brown di “Ritorno al Futuro” perché qui si entra nella pura fantascienza, non c’è una regola di mercato od una norma che possa giustificare tale situazione.

Capitolo Sei: art. 41 Estensioni di Garanzia. 

Quest’articolo che già dal titolo lascia prevedere la sua natura, al punto 41.1 prescrive che la polizza di cui all’appalto, vale anche per i rischi di Danni derivanti da colpa grave dell’Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui la Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto agli artt. 38 e 39. Quindi la polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile verso terzi ed operatori/trici aggiudicata a seguito di procedura di gara, diventa anche polizza di colpa grave con diretto beneficio della compagnia aggiudicatrice, avvantaggiata rispetto alle altre compagnie assicuratrici eventualmente interessate al mercato delle polizze di “Colpa Grave”. 

Ecco svelato l’arcano, la gara per l’aggiudicazione di polizza RCT si estende anche alla polizza di colpa grave. Ma carissimi Bellerofontenauti, chi nasce tondo non muore quadrato e cioè se si bandisce una gara per RCT, tutte le estensioni di questo mondo non potranno mai configurare una polizza di colpa grave proprio per via della sua natura che è individuale. 

Capitolo Sette: sottoscrizione polizza colpa grave. 

L’azienda sanitaria ha provveduto a redigere un modello di adesione alla polizza di colpa grave, nella forma di appendice alla polizza RCT o almeno dovrebbe essere così. 

Il modello che si chiama “DICHIARAZIONE DI ADESIONE O RECESSO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA PER COLPA GRAVE CON RINUNCIA ALLA RIVALSA DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE”, è indirizzato all’Ufficio Affari Generali del comprensorio sanitario di Bolzano, non fa riferimento né nel titolo né con una controfirma in calce, alla compagnia assicuratrice. 

Menziona la Colpa Grave ma non specifica né un numero di polizza, né un protocollo che la identifichi come tale ma parla di dichiarazione adesione o di recesso alla copertura assicurativa per colpa grave. La Norma impone che quella che viene erroneamente richiamata come dichiarazione di adesione, non sia altro che un’appendice alla polizza originale che deve essere sottoscritta tra l’assicurato e la compagnia. Ma anche in questo caso si incorrerebbe in un nulla di fatto in quanto la polizza madre è una RCT e non una “Colpa Grave”. 

Oltretutto, pur volendo sorvolare su tutto questo, comunque un’estensione di garanzia dovrebbe comunque prevedere a prescindere una copertura economica.

Capitolo Otto: chiarimenti e precisazioni della gara d’appalto. 

Chiarimento n. 2, quesito e risposta n. 2 della procedura di gara d’appalto. Il chiarimento n. 2, quesito e risposta n. 2 conferma che nell’importo a base d’asta non è ricompresa la copertura per “colpa grave ergo tale polizza non può rientrare nei parametri di gara contravvenendo proprio all’art. 41 comma 41.1 del Capitolato, soprattutto come estensione se non è prevista alcuna copertura economica.

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Precisazione n. 27 della procedura di gara d’appalto. Anche in questa precisazione rilasciata dall’azienda, si evince che la polizza di colpa grave sarà oggetto di successiva offerta da parte della compagnia che si aggiudicherà la gara, quindi non riconducibile alla polizza RCT. Ad ogni modo, pare che questa precisazione precluda la possibilità ad altre compagnie assicuratrici la possibilità di presentare offerta ai singoli operatori sanitari, lasciando intendere che la colpa grave sarà emessa dalla ditta aggiudicataria.

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Capitolo Otto: conclusioni. 

Alla fine di questo viaggio, il più lungo finora mai realizzato, l’idea che mi sono fatto sulla questione è la seguente: che le dichiarazioni di adesione alla polizza di colpa grave e che la stessa polizza di colpa grave intesa come estensione di garanzia, non siano conformi ai dettami della normativa vigente, che ne inficerebbero la stessa validità. Cosa vuol dire? Pensate all’automobile che senza assicurazione non può camminare. Che senza la sottoscrizione di una delega al pagamento ai sensi dell’art. 1269 del Codice Civile, non si possono fare trattenute in busta paga nei confronti dei dipendenti a favore di terzi, delega al pagamento che non ho riscontrato in nessun atto finora consultato.

Ora miei carissimi Bellerofontenauti, potete trarre le vostre conclusioni. Il vostro Bellerofonte vi lascia e penso che si concederà un meritato e lungo riposo.

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