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Economia e Finanza

Sconto diretto in fattura per eco e sisma bonus: ecco come funziona

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Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di data 31 luglio 2019, è diventata operativa la norma del Decreto Crescita (Dl n. 34/2019) che consente ai beneficiari di interventi di riqualificazione energetica (eco- bonus) e di riduzione del rischio sismico (sisma-bonus) di ricevere uno sconto immediato sulla fattura emessa dal forniture.

Se, di solito, l’agevolazione si recupera in dieci anni come detrazione o rimborso Irpef, da adesso è possibile richiedere al fornitore (artigiano o ditta) uno sconto immediato sui lavori effettuali.

Facciamo un esempio per chiarire meglio il concetto: se il consumatore fa interventi pari a 1.000 euro dove è prevista una detrazione del 50% dovrà pagare solo 500 euro. Il resto, corrispondente all’ammontare dello sconto in fattura, verrà recuperato dal fornitore.

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Per il consumatore tale opzione risulta essere molto vantaggiosa, in quanto gli consentirebbe di godere sin da subito del totale delle detrazioni a lui spettanti, che secondo la normativa vigente dovrebbe recuperare nell’arco di 10 anni.

L’ammontare dello sconto praticato è quindi pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati.

Cosa deve fare il consumatore:

Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari il consumatore che ha optato per lo sconto diretto i fattura, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia. Tale comunicazione dovrà essere effettuata a partire dal 16 ottobre 2019 ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i lavori e sostenute le spese.

L’invio può avvenire online, tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure compilando e consegnando il modulo negli uffici dell’Agenzia o inviando il modulo compilato e sottoscritto con firma digitale oppure via Pec con firma autografa. Il modulo e le modalità di compilazione sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina :

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+20 19+provvedimenti/provvedimento+31072019+-+eco+sisma+bonus+acquisti

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali la comunicazione è invece compito dell’amministratore di condominio.

Cosa deve fare il fornitore:

Lo sconto praticato potrà essere recuperato dal fornitore come credito d’imposta da utilizzarsi esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto. La compensazione sarà divisa in cinque rate annuali di pari importo.

Il fornitore puó a sua volta cedere lo sconto ai propri fornitori, ma non a banche e ad altri intermediari finanziari.Il provvedimento specifica inoltre che la quota di credito, che non è utilizzata nell’anno, potrà essere utilizzata negli anni successivi, ma non potrà essere richiesta a rimborso.

Pertanto, affinché il fornitore possa dar via al sistema del recupero dello sconto fatto al consumatore, dovrà preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del suo cliente, attestando che lo sconto è stato effettuato utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Importante è l’opzione dello “scontro diretto in fattura” é possibile solo se c’é un accordo tra il consumatore e il fornitore.

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