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Se un bene è pignorato, un acquirente si può rifiutare di firmare il rogito?
L’accordo attraverso il quale, nel contesto di una compravendita immobiliare, le parti si obbligano a stipulare un contratto definitivo successivo entro una scadenza ben precisa prende il nome di contratto preliminare; esso include già il contenuto essenziale che poi si ritroverà nel contratto vero e proprio. Stiamo parlando di uno schema contrattuale che nella maggior parte dei casi precede la stipula del rogito finalizzata all’acquisto di una casa. In pratica nel preliminare di vendita si specificano tutti gli aspetti più importanti che riguardano l’affare che dovrà essere concluso.
Con la sentenza n. 7612 del 9 marzo del 2022, la Corte di Cassazione ha messo in evidenza che il promissario acquirente è legittimato a negare la sottoscrizione del contratto definitivo nel caso in cui scopra in seguito che la casa che sta per comprare è pignorata. In effetti, se l’immobile nel preliminare viene indicato come libero da ipoteche, è compito del venditore effettuare la cancellazione prima che si arrivi alla data prestabilita per il rogito. Per tutte le informazioni in merito, si può navigare sul sito di Dove.it, che è un prezioso punto di riferimento nel settore grazie alle sue guide e ai suoi approfondimenti.
La fattispecie a cui si riferisce la sentenza della Corte di Cassazione riguardava la stipula di un preliminare di vendita in cui al promissario acquirente era stato garantito, dai promittenti venditori, che la casa in vendita era libera da qualunque trascrizione tale da poter pregiudicare il diritto di proprietà, come per esempio le ipoteche. Tuttavia, l’acquirente prima che giungesse il termine previsto per la sottoscrizione della vendita definitiva si era reso conto del fatto che la casa era gravata da ipoteca, a differenza di ciò che il venditore aveva garantito: ecco perché aveva deciso di non firmare il rogito.
Secondo i giudici di merito, il comportamento di chi era intenzionato ad acquistare era giustificato, anche se era stato lasciato passare il termine previsto per la sottoscrizione del rogito. Tra l’altro il compratore aveva già contestato ai venditori l’esistenza dell’ipoteca, ma non aveva mai ricevuto una risposta in merito; anzi, dopo un anno si era visto recapitare una diffida ad andare al notaio per il rogito. In base a quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, è stato possibile dichiarare, proprio a causa dell’inadempimento dei venditori, la risoluzione del contratto preliminare di vendita.
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