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Politica

Tar di Bolzano e ricorso per aeroporto, Team K: “Un pasticcio procedurale mai visto”

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Sembrerebbe complicarsi la questione del ricorso presentato dal Team Koellensperger per la vendita dell’aeroporto ai privati da parte provinciale. Un garbuglio che partirebbe dalla stessa composizione della commissione per arrivare a quello che ora si rivela come una vera “assurdità procedurale”.

Scrivono in una nota i rappresentanti del partito di Paul Koellensperger:

Un’assurdità procedurale che va a sconfessare la loro stessa, precedente decisione. Al Tar di Bolzano accade anche questo, ma andiamo a ricapitolare i fatti.

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Nella prima udienza del processo tenuta il 24 settembre per trattare il nostro ricorso contro la cessione delle quote detenute dalla Provincia in Abd Airport Spa, il collegio giudicante – composto anche da due giudici che avevamo ricusato per i noti motivi! – aveva rigettato per asserita, manifesta infondatezza la nostra istanza per la ricusazione di questi due stessi giudici, facendo proseguire il processo con invito alle parti di discutere nella stessa udienza il merito della causa.

Il verbale dell’udienza del 24 settembre (che alleghiamo) riporta testualmente: “[…] La difesa dei ricorrenti dichiara di aver presentato istanza di ricusazione. […] La Presidente, ravvisata la necessità di delibare l’istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 18 comma 4 c.p.a., interrompe la seduta ed il Collegio si ritira per l’esame sommario della predetta istanza.

Riaperta la seduta, la Presidente pronuncia la seguente ordinanza collegiale: Il Collegio, premesso – che parte ricorrente ha depositato il 20.09.2019 istanza di ricusazione di due dei componenti del Collegio; – che nell’odierna udienza collegiale l’Avv. Reggio d’Aci ha precisato che il procedimento penale nei confronti dell’Avv. Holzeisen è tuttora pendente e che nell’udienza del 04.06.2019 davanti al Gip i giudici ricusati hanno ribadito la richiesta di condanna della medesima; – che ai sensi dell’art. 18 Cpa il Collegio se da una sommaria delibazione ritiene l’istanza di ricusazione manifestamente infondata, dispone la prosecuzione del giudizio; Ritenuto alla luce del precedente specifico deciso da questo TRGA con ordinanza n. 155/2019, depositata il 24.09.2019, che l’istanza di ricusazione è manifestamente priva di fondamento; Un tanto premesso, il Collegio […] pronuncia in udienza la presente ordinanza di prosecuzione del giudizio”.

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In altre parole, lo ribadiamo, il Collegio giudicante, cui appartengono pure i due giudici ricusati, nell’udienza del 24.09.2019 ha dunque respinto la nostra istanza per ricusazione in quanto – a loro dire – manifestamente infondata.

Ma oggi ecco il clamoroso colpo di scena: lo stesso collegio giudicante oggi ha depositato una nuova ordinanza, che va de facto a revocare la propria decisione presa nell’udienza del 24 settembre (il rigetto per presunta manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione), assegnando il giudizio sulla nostra istanza per ricusazione ad un altro collegio, cui i due giudici ricusati non appartengono.

Un pasticcio procedurale mai visto!“, conclude la nota.

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