La parola all avvocato
Padri separati e figli maggiorenni: fino a quando il mantenimento?
Gentile Avvocato,
sono un padre che ha sempre pagato il contributo di mantenimento per il proprio figlio.
Ora lui è diventato maggiorenne. Devo continuare a pagare?
Grazie.
L.M.
Gentile Signore,
prima della riforma di cui alla legge n. 54/2006, nel nostro ordinamento non esisteva alcuna norma che prevedesse esplicitamente il mantenimento del figlio maggiore di anni diciotto, anche se in giurisprudenza si era comunque consolidato il principio per cui il figlio maggiorenne, non autonomo sotto il profilo economico, dovesse essere sostenuto – appunto economicamente – dai genitori, e ciò, in particolare, sulla base dell’art. 30 della Costituzione.
Con il novellato art. 155 quinquies c.c., poi sostituito dal vigente articolo 337 septies c.c., è stato espressamente previsto nel nostro Codice il diritto del figlio maggiorenne, non economicamente indipendente, al mantenimento dei genitori.
Sulla base di tale norma, quindi, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica del figlio che, secondo consolidata giurisprudenza, si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma di fatto non lo è per sua colpa o scelta.
A tale riguardo, alcune recenti sentenze hanno evidenziato che non sono ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa inadeguata rispetto a quella di cui alla sua specifica preparazione, alle sue attitudini, o agli effettivi interessi cui è rivolto, quantomeno nei limiti temporali in cui tali aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzare e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia.
In conclusione, rispondendo alla Sua domanda: se Suo figlio, maggiorenne, svolge un lavoro stabile, continuativo, con un reddito corrispondente alla professionalità per la quale ha studiato, Lei avrà diritto di chiedere ed ottenere dal Tribunale la revoca del provvedimento che costituisce il titolo del suo obbligo; in caso contrario, ove non sussistano profili di colpa di Suo figlio in relazione al mancato raggiungimento dell’indipendenza economica, Lei dovrà continuare a pagargli l’assegno di mantenimento.
Il contributo per La Voce di Bolzano è di Laura Vendrame Innocenti, avvocato del Foro di Bolzano.
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