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Alto Adige

Approvate le modifiche sulla legge Omnibus relative alle abitazioni

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La legge Omnibus (LG 85/2021) sarà pubblicata oggi (29 luglio) sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore domani (30 luglio). Contiene alcuni emendamenti alla legge sulle agevolazioni provinciali per l’edilizia abitativa (LG 13/1998), con la quale vengono resi possibili sgravi burocratici e un’accelerazione delle procedure.

Inoltre, ci sono anche alcune modifiche alla legge riguardanti la pandemia. “Con questi emendamenti possiamo implementare alcuni miglioramenti per i cittadini in modo rapido e semplice” sottolinea Waltraud Deeg, assessora provinciale responsabile all’edilizia abitativa. Il direttore di ripartizione Stefan Walder sottolinea che numerosi cambiamenti saranno applicati anche alle domande in corso, non ancora completate.

I cambiamenti in sintesi

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Attraverso la modifica dell’articolo 40, tutte volumetrie edilizie esistenti convertite a scopo abitativo possono essere agevolate come interventi di recupero. Questo vale anche per le cantine e i garage a partire da domani (30 luglio). I cambiamenti si applicano per le nuove domande di agevolazione edilizia ed anche per quelle già presentate ma non ancora completate. Nel caso del recupero convenzionale, i requisiti del beneficiario del finanziamento devono essere soddisfatti già al momento della presentazione della domanda. Solo se l’appartamento è occupato da parenti in linea diretta del beneficiario allora continuerà a valere il presupposto che devono essere presenti al momento dell’occupazione dell’alloggio le condizioni generali.

In futuro, il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e/o dei figli del richiedente non sarà più preso in considerazione per la valutazione della situazione economica della famiglia. Questo vale anche per l’assegnazione di terreni edificabili sovvenzionati e di appartamenti in affitto dell’Istituto per l’edilizia sociale (IPES).

Inoltre, in futuro la capacità restitutiva dei richiedenti non sarà più controllata dall’amministrazione provinciale, ma solo dall’istituto bancario. Questa innovazione si applica anche alle domande che sono già state presentate, così come alle domande che sono già state approvate ma non ancora completate. Al fine di tutelare la funzione sociale degli alloggi agevolati, in futuro il valore convenzionale dell’appartamento non sarà più preso in considerazione nel calcolo dell’importo del mutuo ipotecario. Al momento dell’acquisto della prima casa, il termine entro il quale può essere presentata la domanda di agevolazione per il fabbisogno abitativo primario è ora raddoppiato a un anno.

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Fino ad ora il termine era di sei mesi. Anche questa modifica si applica anche alle domande già presentate. Per quanto riguarda la vendita della prima casa nel primo decennio del vincolo sociale, è prevista, legata alla pandemia, una proroga del termine di presentazione di sei mesi per la documentazione tecnica relativa all’abitazione che viene acquistata o costruita.

Ci sono anche importanti novità in caso di separazione e divorzio o anche in caso di morte del richiedente o del beneficiario dell’agevolazione edilizia. In futuro, per esempio, non ci sarà alcuna verifica del raggiungimento del minimo vitale per evitare che eredi minorenni, studenti o conviventi a basso reddito debbano restituire l’agevolazione. Inoltre, se un richiedente muore dopo aver presentato la domanda ma prima della decorrenza del periodo del vincolo sociale, la Giunta provinciale può stabilire in futuro linee guida e modalità di successione nella domanda di agevolazione edilizia.

Se un rapporto di tipo matrimoniale viene sciolto da un ordine del tribunale, in futuro non ci sarà più una riduzione dell’agevolazione edilizia. I coniugi divorziati o separati che hanno ceduto l’abitazione sovvenzionata all’ex convivente possono essere presto ammessi al sussidio abitativo. Queste due modifiche non si applicano immediatamente, ma solo dopo l’approvazione del relativo regolamento di attuazione.

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