Connect with us

Pubblicità - La Voce di Bolzano

Alto Adige

La Commissione Tributaria di II grado ha accolto il ricorso in riassunzione di SAD e della Provincia

Pubblicato

-

Condividi questo articolo




Pubblicità

Con sentenza n. 57 del 12.07.2022 la Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, Sezione I, ha accolto il ricorso in riassunzione di SAD e della Provincia Autonoma di Bolzano così negando la pretesa dell’Agenzia delle Entrate ad incamerare l’imposta sul valore aggiunto derivante dall’asserita connessione diretta dei contributi concessi per il trasporto e le tariffe applicate per lo svolgimento del servizio.

Viceversa, secondo i ricorrenti in riassunzione, il contributo era stabilito solo ai fini del servizio pubblico di trasporto, nell’interesse generale, e soltanto dopo l’individuazione di un costo standard diverso da quello effettivamente sostenuto dal concessionario.

Si chiude in questo modo un’ importante querelle che avrebbe comportato un notevole esborso di denaro pubblico e si conferma la correttezza della condotta della Provincia.

Pubblicità - La Voce di Bolzano

Pubblicità - La Voce di Bolzano

I dettagli della sentenza della Commissione Tributaria – Ad avviso della Commissione Tributaria si deve pervenire a differenti conclusioni rispetto alle tesi dell’ Agenzia delle entrate qualora dei servizi di trasporto “si avvantaggino non persone che possono essere chiaramente identificate, ma tutti, e il contributo non sia in alcun modo ragguagliato all’identità e al numero di utenti del servizio”. Si legge ancora nella sentenza che, affinché sia dovuta la corresponsione dell’imposta, è necessario che “i destinatari del servizio traggano profitto dal contributo”. Tuttavia, i contributi concessi dall’amministrazione provinciale “non hanno la funzione di incidere sul prezzo dei biglietti di trasporto al fine di abbassarli” ma si limitano a “indennizzare i concessionari per gli alti costi sostenuti, garantendo una loro gestione aziendale in economicità”. Ne consegue, sempre secondo quanto autorevolmente stabilito dal Giudice tributario, che “il contributo non presenta caratteristiche per poter essere considerato un’integrazione direttamente connessa con il prezzo del trasporto pagato dagli utenti”.

La soddisfazione dell’assessore Alfreider: “Legalità ed efficienza della Provincia confermate” – La sentenza conferma il percorso di legalità ed efficienza intrapreso dalla Provincia nella riorganizzazione del trasporto pubblico locale“, ha commentato soddisfatto l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider.

Pubblicità - La Voce di Bolzano
Pubblicità - La Voce di Bolzano

NEWSLETTER

Archivi

Categorie

più letti