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Fisco e condominio

Quando l’amministratore scappa con la cassa del condominio

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Sono parecchi i casi di “fuga dell’amministratore con la cassa condominiale”, recentemente anche nella nostra regione sono successi vari episodi.

Ma quali sono i metodi per evitare che ciò possa accadere?

E’ l’art. 1130 bis del Codice Civile che spiega come l’assemblea del condominio debba agire per evitare, o almeno ridurre, il rischio di ammanchi nella “cassa” del condominio.

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Partendo dal soggetto preposto alla gestione contabile del condominio, e cioè l’amministratore, l’art. 1130 bis del c.c. identifica nel Revisore Condominiale il “guardiano” del “tesoro” del condominio, una ricchezza costituita dai versamenti in denaro dei condomini.

Il Revisore Condominiale è nominato dall’assemblea di condominio, in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente identificate, mediante delibera assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore (il 50%+1 degli intervenuti in assemblea e il 50% dei millesimi).

Ma il revisore condominiale chi è nello specifico? In parole povere è colui che attraverso un’analisi della realtà condominiale, della verifica dell’inerenza, completezza, competenza ed esistenza dei fatti amministrativi, diventa garante della trasparenza della contabilità del condominio.

Per verificare la contabilità del condominio bisogna partire dagli estratti conto del conto corrente condominiale, imposizione bancaria prevista dal legislatore con l’art. 1129 comma 7 del c.c.

Avuto l’estratto conto, dove sono indicate tutte le entrate/versamenti dei condomini e tutte le uscite/spese del condominio, si verificano tutti i documenti contabili di spesa.

L’analisi del conto corrente permette una verifica minuziosa della gestione contabile del condominio, ed eventuali “furbate” possono essere bloccate prima di sfociare in un disastro economico per i condomini.

Le verifiche della contabilità condominiale, sempre secondo l’art. 1130 bis del c.c., possono essere effettuate da tutti i condomini e dai titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari, mediante presa visione dei documenti giustificativi di spesa e fotocopiatura a proprie spese.

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