Fisco e condominio
Decoro fabbricati: ecco quando è possibile installare l’antenna parabolica sul proprio balcone

In ogni città ci sono delle zone in qui sembra che il decoro dei fabbricati non abbia importanza.
In queste aree, tendenzialmente poste nelle periferie, sovente in contesti degradati, si assiste al proliferare di antenne paraboliche installate sui balconi, molte volte sul limite esterno del parapetto, magari agganciate al corrimano.
Nessuno pensa che una tale moltitudine di dispositivi intacca il decoro architettonico del fabbricato, in quanto degli elementi, che nulla hanno a che fare con il contesto di linee e forme dell’immobile, sono posizionati secondo la discrezionalità del condomino, molte volte dal suo inquilino, su un elemento della facciata con relativi cavi a penzoloni.
Un tale scempio potrebbe essere evitato realizzando un impianto centralizzato che possa servire tutti i condomini. L’antenna potrebbe essere posizionata sul tetto e i cavi, di alimentazione elettrica e del segnale televisivo, inserirli in un camino o sfiato non più utilizzati.
L’art. 1117 del codice civile elenca fra le parti di proprietà comune del condominio le facciate.
Nel momento in cui la proprietà di un bene è comune nessuno dei comproprietari, nel nostro caso i condomini, può disporne come vuole, ma deve rispettare tutte quelle norme dettate dal codice civile e eventualmente stabilite dal regolamento condominiale di tipo contrattuale.
Partendo dai dettami del codice civile, l’art. 1102 dispone che ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne lo stesso uso secondo il loro diritto. Stando a questo articolo, essendo la facciata del condominio un bene comune, il condomino può posizionare l’antenna parabolica sul balcone.
Un altro articolo del codice civile, l’art. 1122 sottolinea che il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, oppure compromettano la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio. L’applicazione di questo articolo, essendo la parabola un elemento che altera il decoro architettonico dell’edificio, fa sì che il suo eventuale posizionamento verrebbe contestato dall’assemblea condominiale fino ad una sentenza civile per la sua rimozione (Cass. 53/14; Cass. 1286/10; ecc).
Un altro elemento che potrebbe comportare la rimozione dell’antenna parabolica posizionata in facciata è il regolamento di condominio. Infatti se il regolamento di condominio è di tipo contrattuale, cioè approvato all’unanimità dei condomini, esso può contenere delle clausole che limitino i diritti dei condomini.
Pertanto al condomini che volesse posizionare l’antenna parabolica in facciata consiglio di installarla in un altro punto, ad esempio sul tetto condominiale, magari proponendo all’assemblea un impianto centralizzato, in quanto, sulla scorta dell’art. 1122, gli altri condomini potrebbero opporsi all’installazione e ricorrendo al tribunale civile ottenere una sentenza per la sua rimozione, visto che l’antenna altera il decoro architettonico del fabbricato.
Suggerisco anche di leggere con attenzione il regolamento di condominio contrattuale, il quale può contenere dei limiti all’iniziativa del singolo condomino tali per cui ogni modifica alla facciata, qualunque essa sia non sarebbe ammessa.
A cura di Cristina Chemelli amministratore di condominio (sito web)
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