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Italia ed estero

Conte, ecco il decreto sulla fase 2: spostamenti all’interno della regione senza limitazione

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In contemporanea alla conferenza stampa convocata per oggi (16 maggio), è stato divulgato il testo ufficiale del decreto legge sulle riaperture del 18 maggio.

Raggiunto l’accordo tra Governo e Regioni in base al quale il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge quadro contenente diverse novità, dalla riapertura di bar, ristoranti, centri estetici, parrucchieri e barbieri, agli spostamenti verso le seconde case e tra le regioni.

Tra le novità a livello nazionale sulla fase 2, che prende ufficialmente il via lunedì 18 maggio, c’è il via libera agli spostamenti all’interno della propria regione senza limitazioni; la riapertura delle attività commerciali come bar, ristoranti, parrucchieri e barbieri, centri estetici e altri negozi (a livello provinciale la misura è stata già pianificata).

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Ogni decisione di limitazione potrà essere presa dal governo in ragione dell’aggravamento della situazione epidemiologica a livello territoriale.

Sono consentiti, a partire dal 3 giugno, gli spostamenti anche fuori regione, ad esclusione delle zone ad alto rischio epidemiologico.

Sempre dal 3 giugno le frontiere si apriranno di nuovo: sarà possibile entrare in Italia da Paesi dell’UE e da area Shengen senza sottoporsi a isolamento preventivo di 14 giorni.

E’ però vietato spostarsi dalla propria abitazione o dimora se si è sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale si applica ancora con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, dove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici.

I sindaci possono disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia im- possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Qui il testo ufficiale in pdf del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale decreto_riaperture_ufficiale

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