La parola all avvocato
Padri separati: è obbligatorio contribuire alle spese dei figli iscritti all’università?

Gentilissimo avvocato,
sono il padre (separato) di un ragazzo che il prossimo anno, finite le superiori, vorrebbe andare all’università. La mia ex moglie, senza neppure consultarmi, gli ha già accordato di frequentarla.
Volevo sapere se sono obbligato a sostenere queste spese e se la mia ex moglie è comunque obbligata a chiedermi il consenso prima di effettuare l’iscrizione.
Grazie.
A.A.
Egregio Signore,
il principio della bigenitorialità non comporta l’obbligo di rimborso delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori.
Vanno, quindi, sostenute da entrambi i genitori (secondo la quota percentuale stabilita dal Tribunale nel decreto di omologa della separazione, nella sentenza di divorzio o in altro provvedimento all’uopo assunto dal Tribunale stesso) tutte le spese che, anche se non previamente concordate tra i genitori, siano: a) nell’esclusivo interesse del figlio, e non voluttuarie; b) comunque compatibili con il reddito dei genitori.
Sul punto, nel tempo, si sono registrate varie decisioni giurisprudenziali, secondo cui “non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, stage e soggiorni all’estero per l’apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori” (Cass. civ. sez. VI-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015 e Cass. civ. sezione I n. 19607 del 26 settembre 2011).
In definitiva, la Sua ex moglie non è obbligata a chiederLe il preventivo consenso per l’iscrizione del figlio all’università; se Lei, tuttavia, non ha la possibilità economica di sostenere tali spese, o ritiene che tale iscrizione non sia nell’interesse di Suo figlio, dovrà manifestare immediatamente per iscritto la Sua opposizione e comunque dimostrare di non poter affrontare un tale impegno in relazione alle proprie capacità economiche.
Cordiali saluti,
Avv. Laura Vendrame
Il contributo per La Voce di Bolzano è dell’avvocato Laura Vendrame Innocenti del Foro di Bolzano.
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